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L'associazione
Statuto ed Atto Costitutivo dell’Associazione di Promozione Sociale “VivaMichi”
Art. 1 - Denominazione
È costituita nel rispetto del Codice Civile e della Legge 383/2000 l'Associazione di promozione sociale VivaMichi.
Art. 2 - Sede e Durata
2.1 L'Associazione ha sede legale in Genova, Via XX Settembre, 33 interno 7, non ha scopo di lucro, la sua durata è illimitata.
2.2 Gli eventuali utili non possono essere ripartiti neanche indirettamente.
2.3 Il trasferimento della sede sociale non comporta modifica statutaria.
Art. 3 - Scopo dell’Associazione
3.1 I soci, mossi dall’eterno ricordo di Michele Arnulfo, per tutti Michi, e commossi dalla sua scomparsa, si associano allo scopo di promuovere, sviluppare e sostenere la pratica sportiva, in particolar modo ma non esclusivamente, la pratica del rugby, lo sport che Michi amava.
3.2 Per perseguire i suoi scopi l’Associazione potrà operare sia all’interno del territorio nazionale sia all’estero.
3.3 l’Associazione perseguirà i suoi scopi mediante l’organizzazione di manifestazioni, tornei e gare sportive, in Italia e all’estero, potrà erogare borse di studio e sussidi al fine di promuovere l’attività sportiva, organizzerà feste, cerimonie e ogni altro tipo di manifestazione, anche prevedendo quote di partecipazione, avrà facoltà di organizzare corsi e convegni in ambito scolastico ed extrascolastico per la promozione sportiva e culturale.
3.4 L’Associazione potrà, nel rispetto del presente statuto, esercitare attività anche di tipo commerciale, incluso, l’acquisto e la vendita di beni mobili ed immobili, l’organizzazione di spettacoli ed eventi, lotterie, vendite speciali, ha inoltre facoltà di acquisire sponsorizzazioni e donazioni, quote di società e ogni altro bene da impiegarsi per perseguire lo scopo sociale.
L’Associazione, nel perseguire i suoi scopi, potrà inoltre cooperare con enti pubblici o privati, con federazioni sportive o con loro organi periferici, anche partecipando con essi in società, associazioni o altre forme previste dalla legge, potrà formare comitati ad hoc per la gestione e la organizzazione di eventi, o parteciparvi.
3.5 Le attività dell'Associazione e le sue finalità sono ispirate a principi democratici, di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona.
Art. 4 - I Soci
4.1 Sono ammessi a far parte dell'Associazione tutti gli uomini e le donne che accettano gli articoli dello Statuto, che condividano gli scopi dell'Associazione e si impegnino a dedicare una parte del loro tempo per il loro raggiungimento.
4.2 L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione degli aspiranti soci è il Comitato Direttivo.
4.3 L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Comitato Direttivo su domanda scritta del richiedente nella quale dovrà specificare le proprie complete generalità. In base alle disposizioni di legge 675/97 tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell'Associazione previo assenso scritto del socio. Il diniego va motivato.
4.4 All'atto dell'ammissione il socio si impegna al versamento della quota di autofinanziamento annuale nella misura fissata dal Comitato Direttivo ed approvata in sede di bilancio dall'Assemblea ordinaria, al rispetto dello Statuto e dei regolamenti emanati.
4.5 La quota associativa è intrasmissibile.
4.6 Esistono tre categorie di soci:
Soci fondatori: coloro che sono intervenuti alla costituzione dell'Associazione, hanno diritto di voto, sono eleggibili alle cariche sociali, la loro qualità di soci ha carattere di perpetuità, non è soggetta ad iscrizione annuale, ma solo al pagamento della quota sociale.
Soci Effettivi: coloro che hanno chiesto e ottenuto la qualifica di socio al Comitato direttivo, essi hanno i medesimi doveri dei soci fondatori e godono degli stessi diritti. La loro qualità di soci effettivi è subordinata all'iscrizione e al pagamento della quota sociale.
4.7 E’ prevista la revoca per indegnità del titolo di Socio da parte del Comitato Direttivo.
4.8 Il numero dei Soci Fondatori ed Effettivi è illimitato.
4.9 I soci sono tenuti al pagamento della quota sociale entro 10 giorni dall'iscrizione nel Libro Soci.
4.10 L'ammontare della quota annuale è stabilito dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio.
4.11 Le attività svolte dai soci a favore dell'Associazione e per il raggiungimento dei fini sociali sono svolte prevalentemente a titolo di volontariato. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati, eventualmente rimborsando loro le spese sostenute.
Art. 5 – Diritti dei soci
5.1 I soci aderenti all'Associazione hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi. Tutti i soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto: il socio volontario non potrà in alcun modo essere retribuito, ma avrà diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata.
5.2 L'Associazione si avvale in modo prevalente di attività prestata in forma volontaria e gratuita dei propri associati. Tutti i soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'Associazione. Tutti i soci al di sopra dei 15 anni hanno diritto di voto.
Art. 6 – Doveri dei soci
6.1 Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'Associazione in modo personale, volontario e gratuito senza fini di lucro, in ragione delle esigenze e disponibilità personali dichiarate.
6.2 Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'Associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate.
Art. 7 - Recesso ed esclusione del socio
7.1 Il socio può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta da inviare al coordinatore del Comitato direttivo di sezione. Il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell'esercizio sociale nel corso del quale è stato esercitato.
7.2 Il socio può essere escluso dall'Associazione in caso di inadempienza dei doveri previsti dall'art. 6 o per altri gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all'Associazione stessa.
L'esclusione del socio è deliberata dal Comitato direttivo. Deve essere comunicata a mezzo lettera al medesimo, assieme alle motivazioni che hanno dato luogo all'esclusione e ratificata dall'assemblea soci nella prima riunione utile.
7.3 Soci receduti e/o esclusi che abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione.
Art. 8 – Gli organi sociali
Gli organi dell'Associazione sono:
- L'Assemblea dei Soci;
- Il Comitato Direttivo;
- Il Presidente.
Art. 9 L'assemblea
9.1 L'Assemblea è organo sovrano dell'Associazione. L'Assemblea dei Soci è costituita dai Soci Fondatori ed Effettivi, è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci, mediante:
Avviso scritto da inviare con lettera semplice agli associati, almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza;
Avviso affisso nei locali della Sede e nel sito internet almeno 20 giorni prima.
9.2 L'Assemblea dei soci è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno ed è presieduta dal Presidente stesso o da un suo delegato nominato tra i membri del Direttivo.
Deve inoltre essere convocata
Quando il Comitato Direttivo lo ritenga necessario;
Quando la richiede almeno un decimo dei soci.
Quando un genitore od il fratello di Michele lo richiedesse
9.3 L'Assemblea è organo sovrano dell'Associazione.
9.4 Gli avvisi di convocazione devono contenere l'ordine del giorno dei lavori e la sede ove si tiene la riunione.
9.5 L'assemblea può essere Ordinaria e Straordinaria. E' Straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto o deliberare il trasferimento della sede legale o lo scioglimento dell'Associazione. E' Ordinaria in tutti gli altri casi.
L'assemblea Ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza dei Soci aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti.
L'Assemblea Ordinaria
a) elegge il Presidente
b) elegge il Comitato Direttivo;
c) propone iniziative indicandone modalità e supporti organizzativi;
d) approva il bilancio consuntivo e preventivo annuale ed il rendiconto predisposti dal Comitato Direttivo ;
e) fissa annualmente l'importo delle Quota Sociali di adesione;
f) ratifica le esclusioni dei soci deliberate dal Comitato Direttivo;
g) approva il programma annuale dell'Associazione.
h) valuta le mozioni e le proposte sottoposte dai Soci secondo le modalità decise dal Comitato Direttivo
Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega; sono espresse con voto palese, tranne quelle su problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno. Ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto e può presentare una sola delega in sostituzione di un socio non amministratore.
Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal segretario o da un componente dell'assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall'estensore è trascritto su apposito registro, conservato a cura del Presidente nella sede dell'Associazione.
Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne, a proprie spese, una copia.
L'Assemblea Straordinaria
a) approva eventuali modifiche allo Statuto con la presenza di 2/3 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti;
b) scioglie l'Associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di 3/4 dei Soci.
Hanno diritto di partecipare alle assemblee, di votare e di essere eletti, tutti i Soci iscritti, purché in regola con il pagamento della quota.
Art. 10 - Il comitato direttivo
10.1 L'Associazione è amministrata da un Comitato direttivo eletto dall'assemblea e composto da tre a dodici membri, compresi quelli di diritto
10.2 La convocazione del Comitato direttivo è decisa dal Presidente o richiesta e automaticamente convocata da tre membri del Comitato direttivo stesso.
10.3 Le delibere devono avere il voto della maggioranza assoluta dei presenti, a parità di voti prevale il voto del Presidente.
Il Comitato direttivo:
1. compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione
2. redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sulle attività dell'Associazione
3. redige e presenta all'assemblea il bilancio consuntivo e quello preventivo ed il rendiconto economico.
4. ammette i nuovi soci
5. esclude i soci salva successiva ratifica dell'assemblea ai sensi dell'art.7 del presente statuto.
10.4 Le riunioni del Comitato direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.
10.5 Nell'ambito del comitato direttivo sono previste almeno le seguenti figure: il Presidente (eletto direttamente dall'assemblea generale), il Vice Presidente, il Tesoriere (eletti nell'ambito del Comitato direttivo stesso).
Art. 11 – Il Presidente
Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, presiede il Comitato direttivo e l'assemblea.
Rappresenta l'Associazione di fronte alle autorità ed è il suo portavoce ufficiale.
Convoca l'Assemblea dei Soci e il Comitato Direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.
Dispone dei Fondi Sociali con provvedimenti controfirmati dal tesoriere.
Art. 12 - I mezzi finanziari
12.1 I mezzi finanziari per il funzionamento dell'Associazione provengono:
- dalle quote versate dai soci nella misura decisa annualmente dal Comitato direttivo e ratificata dall'assemblea;
- dai contributi, donazioni, lasciti in denaro o in natura provenienti da persone e/o enti le cui finalità non siano in contrasto con gli scopi sociali.
- da iniziative promozionali di qualsiasi genere, in accordo con lo scopo dell’Associazione.
12.2 Il Comitato direttivo potrà rifiutare qualsiasi donazione che sia tesa a condizionare in qualsivoglia modo l’operato dell'Associazione.
12.3 Ogni mezzo che non sia in contrasto con il presente statuto e con le leggi dello Stato potrà essere utilizzato per appoggiare e sostenere i finanziamenti dell'Associazione e arricchire il suo patrimonio, che verranno sempre e comunque gestiti con l’unica finalità di perseguire lo scopo associativo.
12.3 L’Associazione reinvestirà l’eventuale avanzo di gestione a favore di attività statutariamente previste ed unicamente per perseguire lo scopo associativo.
Art. 13 - Bilancio
13.1 I bilanci sono predisposti dal Comitato Direttivo e approvati dall'Assemblea.
13.2 Il Bilancio Consuntivo è approvato dall'assemblea generale ordinaria con voto palese o con le maggioranze previste dallo Statuto.
L’Esercizio Sociale inizia il 1° Settembre e si chiude il 31 Agosto dell’anno successivo, per armonizzarsi con la stagionalità delle attività sportive.
L'assemblea di approvazione del bilancio consuntivo deve tenersi entro la data del 31 Dicembre dell’anno solare di chiusura dell'Esercizio Sociale.
Il Bilancio Consuntivo è depositato presso la sede dell'Associazione, e nelle varie sezioni, almeno 20 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.
13.3 Il Bilancio Preventivo è approvato dall'Assemblea Ordinaria con voto palese e con le maggioranze previste dallo Statuto.
Il Bilancio Preventivo è depositato presso la sede dell'Associazione, almeno 20 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.
Art. 14 – Modifiche statutarie
Il presente Statuto è modificabile con la presenza dei due terzi dei Soci dell'Associazione e con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni modifica o aggiunta non potrà essere in contrasto con gli scopi sociali e con la Legge italiana.
Art. 15 – Scioglimento dell’Associazione
15.1 Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati convocati in assemblea straordinaria.
15.2 L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.
15.3 La devoluzione del patrimonio sarà effettuata con finalità di pubblica utilità a favore di associazioni di promozione sociale di finalità similari.
Art. 16 - Disposizioni finali
Per tutto ciò che non è espressamente previsto si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi vigenti in materia.